Accade In Italia – Com’è Amara Questa Ruta

Accade In Italia

In Italia si può essere condannati allorquando un blog che presenti tutti i caratteri di una normale pubblicazione cartacea (regolare periodicità, titolo identificativo, c.d. testata, diffusione) non sia stato registrato in Tribunale e non abbia individuato un Direttore responsabile. È quello che è successo a Carlo Ruta, giornalista siciliano che pubblicava “Accade In Sicilia”, blog chiuso nel 2004, riaperto e di nuovo sottoposto all’attenzione giudiziaria che ne ha decretato la successiva interdizione. Il dato normativo parte dall’art. 5 della L. n. 47/1948 (la cosiddetta legge sulla stampa) che stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale – ovvero di un periodico – senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione. Detto questo è da sottolineare come nella logica del magistrato questo adempimento sia stato esteso, interpretando malamente la L. n. 62 del 2001, anche ai giornali realizzati su supporto informatico e destinati alla pubblicazione con mezzi elettronici, mentre l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che la registrazione in Tribunale sia necessaria solo per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 62/2001. Evvero altresì che dalla sentenza emerge chiaro il principio che sono soggetti alla registrazione in Tribunale (e quindi ai vincoli di cui agli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa) non tutti i blog che effettuino informazione, bensì solo quelli equiparabili ad un tradizionale giornale cartaceo, ossia “le pubblicazioni stampate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note”. Questo naturalmente non è certo esaustivo delle varie casistiche, oltre ad essere interpretabile in più e differenti maniere. La parola – nel caso di Ruta – passa adesso alla Corte di Cassazione e non grideremo neanche più di tanto dell’ennesimo attacco alla rete: questi non sanno quello che fanno, possono ribadire tutte le leggi e i regolamenti che credono ma saranno spazzati via dalla storia e dall’incazzamento della gente.